A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS
A tutti i Tesserati FITDS
Roma, 03 febbraio 2022
Prot. PF/RS 00184/22
OGGETTO: Nuove disposizioni sull’emergenza Covid-19
Gentili Signore, Illustri Signori,
nell’imminenza dell’inizio del Campionato Sportivo 2022 riteniamo doveroso fare il punto
delle disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
L’impresa non è facile in quanto la normativa emergenziale viene aggiornata quotidianamente:
proprio ieri si è svolta una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe aver approvato un
nuovo decreto legge (con altre modifiche, disposizioni, integrazioni) ancora non pubblicato.
In ogni caso, ad oggi, auspicando che queste misure emergenziali possano essere via via
attenuate fino alla loro totale eliminazione, risulta che:
a) lo stato di emergenza per covid-19 è prorogato fino al 31 marzo 2022;
b) con decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 è stato disposto, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo
vaccinale per le persone di età pari o superiore a 50 anni (con esenzione dall’obbligo in
caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico
vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione
dalla vaccinazione anti SARS-CoV-19);
c) dal 15 febbraio 2022, alle persone soggette ad obbligo vaccinale che svolgano una attività
lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è
svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di
vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decretolegge n. 52 del 2021 (c.d. certificazione verde “rafforzata”);
d) in relazione agli eventi ed all’attività sportiva il Dipartimento per lo Sport della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ha emanato delle linee guida aggiornate al 3 gennaio 2022 (qui
allegate);
e) l’accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti
muniti della certificazione verde COVID-19 rafforzata (di cui all’art. 9, comma 2, lettere
a), b) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) e la capienza consentita non può
essere superiore al 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.
Per la disciplina sportiva del Tiro Dinamico, trattandosi di uno sport non da contatto e che si
svolge all’aperto, non sembra essere richiesto il c.d. green pass rafforzato per gli agonisti: è
comunque prescritto – oltre al buon senso di non presentarsi sul campo di tiro in presenza di
sintomatologia simil-influenzale/SARSCoV2 – almeno un test antigenico rapido o molecolare
con esito negativo (validità di 48 ore dall’esecuzione del test stesso) e l’uso della mascherina FFP2
(in ogni contesto ad esclusione del momento della performance sportiva).
E’ invece necessario il c.d. green pass rafforzato per i diversi soggetti che, a vario titolo,
collaborano all’organizzazione dell’evento sportivo (Match Director, Quarter Master, Range
Master, Range Officers, Score Keepers, addetti vari).
Il Match Director (o il personale da lui delegato) avrà l’onere di verificare i green pass a tutti
coloro che accederanno all’evento. Non sembra invece più necessaria la compilazione della
modulistica predisposta con il precedente protocollo.
Cordiali saluti,
Il Presidente
Roberto Santucci