1 Lug 2025

IL PRESIDENTE FEDERALE

Roma, 1° luglio 2025

Prot. PF/ef 0207/25

 

IL PRESIDENTE FEDERALE

 

VISTO  lo Statuto Federale vigente (e, in particolare, l’art. 30, comma 2, lett. f, che conferisce al Presidente la facoltà di adottare, in casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale);

VISTO  la Legge 7 ottobre 1969 n. 742 che, all’art. 1, recita testualmente: “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”;

VISTO  la nota 13 luglio 2017 prot. 4010 con cui il Procuratore Generale dello Sport del CONI ha emanato le linee guida ex art. 51, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI in tema di sospensione dei termini processuali sportivi, confermando l’applicabilità della sospensione feriale dei termini ai procedimenti attinenti la Giustizia Sportiva;

RILEVATO che il Regolamento di Giustizia e Disciplina vigente della FITDS non prevede la sospensione feriale dei termini relativi alla Giustizia Sportiva (inclusa l’attività della Procura Federale);

CONSIDERATO che la normativa sulla sospensione feriale è applicabile ai procedimenti disciplinari sportivi pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva per effetto del rinvio operato dall’art. 2 comma 6 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che infatti dispone “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività i principi e alle norme generali del processo civile e sempre che tale disposizione sia stata recepita dagli Statuti o dai Regolamenti di Giustizia delle singole Federazioni”;

RITENUTO opportuno attenersi alle linee guida del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dando peraltro continuità a quanto fino ad oggi fatto dalla FITDS;

 

DELIBERA

 

di sospendere il decorso dei termini processuali per il compimento degli atti inerenti alla Procura Federale (per tutte le attività) ed alla Giustizia Sportiva Federale (Giudice Sportivo Nazionale, Tribunale Federale, Corte Federale d’Appello, Commissione Federale di Garanzia) dal 1° al 31 agosto 2025 compresi; il decorso dei termini suddetti riprenderà a partire dal giorno 1° settembre 2025; ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo;

che tutte le udienze e/o le attività della Giustizia Sportiva fissate nel periodo di tempo compreso tra il 1° ed il 31 agosto 2025 siano rinviate d’ufficio, dagli organi competenti, a data successiva.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e sarà sottoposta a ratifica nella prima riunione del Consiglio Federale.

 

Il Presidente Federale

Eugenio Fasulo

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