A tutti i Presidenti delle ASD affiliate alla FITDS
A tutti i Tesserati FITDS
Roma, 29 marzo 2022
Prot. PF/RS 0053/22
Oggetto: Nuove disposizioni sull’emergenza Covid-19 a seguito del DL 24 marzo 2022.
Gentili Signore, Illustri Signori,
facendo seguito alla precedente comunicazione dello scorso 3 febbraio (PF/RS 0018/22),
comunico che il Consiglio dei Ministri, con decreto legge dello scorso 24 marzo, ha fissato la
cessazione dello stato di emergenza Covid-19 dal prossimo 30 aprile p.v. (pur essendo ancora
previste una serie di restrizioni durante questa fase di “progressivo rientro nell’ordinario” che
dovrebbe terminare entro il 31 dicembre 2022).
Rimane dunque ancora relativamente complessa una definitiva regolamentazione del nostro
settore sportivo essendo la normativa nazionale soggetta a costanti aggiornamenti dovuti
all’evoluzione dello stato dei pandemia COVID-19 (monitoraggio epidemiologico) ma anche alla
possibilità che le Amministrazioni locali possano emanare ordinanze ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, prevedendo misure derogatorie (più
restrittive).
In sintesi, allo stato risulta che:
– dal 1° fino al 30 aprile 2022 per l’accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni è
richiesto, in aggiunta all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso, il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd. green pass base) per gli eventi e competizioni sportivi che si
svolgono all’aperto (il cd. green pass rafforzato, invece, è previsto per gli eventi e competizioni
sportivi che si svolgono al chiuso);
– sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici
anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
– non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i soggetti
che stanno svolgendo attività sportiva, le persone con patologie o disabilità incompatibili con
l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da
non poter fare uso del dispositivo, e i bambini di età inferiore ai sei anni.
– per i lavoratori ed i soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale la normativa non prevede
modificazioni;
– i titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e
alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste;
– l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie FPP2 e il c.d. green pass rafforzato
sono ancora necessari per l’accesso a servizi di ristorazione svolti (al banco o al tavolo) al chiuso.
Da quanto sopra sintetizzato si può ritenere che, almeno fino al prossimo 30 aprile 2022, sia
ancora necessario il possesso di un green pass base (da vaccinazione, guarigione o test) da parte
di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla manifestazione sportiva e l’uso di dispositivi
di protezione delle vie respiratorie (non più necessariamente FPP2) nelle occasioni di scarso
distanziamento.
Cordiali saluti,
Il Presidente
Roberto Santucci