Ill.mo signor Prefetto
Dott. Stefano Gambacurta
Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Direttore dell’Ufficio Amministrazione Generale
Roma
Lettera via PEC a dipps.uffammgenerale@pecpc.interno.it
Sarezzo, 4 maggio 2020
Prot. PS/SG 0051/20
OGGETTO: Chiarimenti sulla ripresa dell’attività sportiva alla luce del DPCM 26 aprile 2020 e della Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno del 2 maggio 2020 (prot. 15350/112(2) Uff.III-Prot.Civ.)
Illustre Signor Prefetto,
il recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile u.s. ha stabilito, tra l’altro, che:
- “è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività” (art. 1, co. 1, lett. f);
- “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva” (art. 1, co. 1, lett. g)
Relativamente alla prima delle citate disposizioni (art. 1, co. 1, lett. f), la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno del 2 maggio 2020 chiarisce che “La norma pertanto non solo reintroduce l’attività sportiva fra quelle consentite, ma rimuove, tanto per l’attività sportiva che per quella motoria, il limite della prossimità alla propria abitazione. … Sulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”.
La scrivente Federazione, in linea con le citate disposizioni, (i) ha predisposto ed inviato al CONI i protocolli di comportamento per il contenimento del rischio da COVID-19 durante l’attività di allenamento nel Tiro Dinamico Sportivo e (ii) ha stilato l’elenco degli atleti di interesse nazionale.
Tuttavia, posto che l’attività sportiva del Tiro Dinamico si svolge individualmente, all’aperto e nell’assoluto rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, diversi nostri atleti (non inclusi tra quelli di interesse nazionale) ci chiedono se possano rientrare nella ‘categoria’ di cui alla lettera f dell’art. 1 del citato DPCM del 26 aprile u.s. In tal senso sembrerebbe andare anche la Circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno del successivo 2 maggio.
Riteniamo comunque doveroso richiedere il parere del Suo Ufficio prima di autorizzare alcuna attività sportiva.
Certi in un Suo cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Sesti