A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS
A tutti i Tesserati FITDS
Loro Sedi
Roma, 29 settembre 2022
Prot. SG/vm 0167/2022
Oggetto: Il Correttivo al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In data 7 luglio 2022 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, come esame preliminare, lo Schema di Decreto Legislativo, proposto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Sottosegretario con delega allo Sport, “correttivo” al lavoro sportivo contenente misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali), per le prestazioni professionali, al fine di rendere l’impatto della riforma del 2021 più sostenibile per associazioni e società dilettantistiche.
Dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni Stato-Regioni, Camera e Senato, il decreto correttivo è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2022.
Di seguito le novità di maggiore rilievo contenute nel sopra richiamato “Correttivo”, riguardanti l’area dell’attività sportiva dilettantistica.
1) Vengono reinserite le cooperative tra le figure giuridiche che possono svolgere attività sportiva dilettantistica, consentendo alle numerose cooperative sportive esistenti di proseguire la propria attività sportiva nell’ambito del dilettantismo. Vengono invece eliminate le società di persone introdotte nel testo originario.
2) Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, devono essere eliminate entro il 31 luglio 2023. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.
3) Chi è il Lavoratore Sportivo?
L’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara. Ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.
4) Il lavoro dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
5) Abrogazione della figura dell’amatore e introduzione di quella del volontario sportivo analogamente a quanto prevede la riforma del terzo settore: è volontario colui che svolge l’attività a titolo gratuito, salvo l’eventuale rimborso delle spese vive documentate.
6) Il decreto correttivo rende compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore, consentendo agli enti del terzo settore, che manterranno le loro caratteristiche, di poter svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica applicando solo per quest’ultima la disciplina della riforma dello sport. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata.
7) Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme.
E’ prevista l’applicazione di due aliquote:
a) Il 25% oltre all’aliquota aggiuntiva assistenziale del 2,03% per coloro che non sono iscritti in altre forme previdenziali;
b) Il 24% per coloro che sono iscritti ad altre forme previdenziali
I contributi previdenziali sono dovuti per compensi superiori ad € 5.000,00 nell’anno solare (limite soggettivo).
Con il versamento del 2,03% alla Gestione separata Inps viene garantita la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattia e al congedo parentale; Disoccupazione.
8) I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00.
Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
All’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia al committente autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
9) Le somme versate ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all’ambito dilettantistico dal CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono soggette ad una ritenuta del 20% a titolo d’imposta, con facoltà di rivalsa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
Semplificazioni
ADEMPIMENTO | FUNZIONI NEL REGISTRO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PREVISTE NEL CORRETTIVO |
Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro | Possibilità di effettuare mediante il Registro, ove sarà inserita apposita funzione che consente la comunicazione diretta al Centro dell’Impiego |
Comunicazione “UNIEMENS” all’INPS | Possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all’interno del Registro. |
Emissione di cedolino paga | Per gli importi fino ad € 15.000,00, il Committente non dovrà emettere nessun cedolino paga, in quanto all’interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell’eventuale contributo previdenziale. |
Dalle relazioni illustrative del “Correttivo” predisposte dal Ministero del Lavoro Dipartimento dello Sport, si evince che rispetto ai compensi sportivi attualmente previsti dall’art. 67 lettera m) del TUIR, a parità di netto per il percipiente, i maggiori oneri a carico del lavoratore sportivo (per un terzo) e del Committente (2/3) è complessivamente:
– Fino ad € 5.000,00 – non vi è nessuna variazione;
– Da € 5.000 ad € 15.000,00 – meno del 6%;
– Oltre i 15.000 – varia dal 6% al 9%.
La nuova normativa entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Viviana Marigliano