Bergamo, 3 agosto 2020
DELIBERA N. 19 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO CHE
• con deliberazione del Presidente del CONI, dott. Giovanni Malagò, in data 23 novembre 2018 è stato disposto il commissariamento della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, conferendo al Commissario Straordinario dott. Paolo Sesti tutti i poteri del Presidente e del Consiglio Federale per porre in essere gli atti necessari al regolare funzionamento della Federazione,
• la deliberazione del Presidente Malagò in data 23 novembre 2018 è stata ratificata dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 1625 del 18 dicembre 2018;
• con deliberazione n. 1639 del 16 maggio 2019 la Giunta Nazionale del CONI ha disposto di prorogare di ulteriori 260 e comunque sino alla data di celebrazione dell’Assemblea straordinaria elettiva, la nomina del dott. Paolo Sesti a Commissario Straordinario della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, confermando i poteri già attribuiti con propria deliberazione n. 1625 del 18 dicembre 2018;
TENUTO CONTO
• con nota 13 luglio 2017 prot. 4010 il Procuratore Generale dello Sport del CONI ha emanato le linee guida ex art. 51, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI in tema di sospensione dei termini processuali sportivi, confermando l’applicabilità – fatta eccezione per la fase delle indagini preliminari – della Legge 7 ottobre 1969 n. 742 e in particolare dell’art. 1, a mente del quale “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”;
• tale normativa è applicabile ai procedimenti disciplinari sportivi pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva per effetto del rinvio operato dall’art. 2 comma 6 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che infatti dispone “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività i principi e alle norme generali del processo civile e sempre che tale disposizione sia stata recepita dagli Statuti o dai Regolamenti di Giustizia delle singole Federazioni”;
VISTI
gli articoli 30 e 33, comma 2, dello Statuto Federale,
DELIBERA
– di sospendere il decorso dei termini processuali per il compimento degli atti inerenti alla Giustizia Sportiva Federale (Giudice Sportivo Nazionale, Tribunale Federale, Corte Federale d’Appello) dal 1° al 31 agosto 2020 compresi; il decorso dei termini suddetti riprenderà a partire dal giorno 1° settembre 2020; ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo;
– che tutte le udienze e/o le attività della Giustizia Sportiva fissate nel periodo di tempo compreso tra il 1° ed il 31 agosto 2020 siano rinviate d’ufficio, dagli organi competenti, a data successiva
Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Sesti