Bergamo, 18 marzo 2020
DELIBERA N. 15 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO CHE
• con deliberazione del Presidente del CONI, dott. Giovanni Malagò, in data 23 novembre 2018 è stato disposto il commissariamento della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, conferendo al Commissario Straordinario dott. Paolo Sesti tutti i poteri del Presidente e del Consiglio Federale per porre in essere gli atti necessari al regolare funzionamento della Federazione,
• la deliberazione del Presidente Malagò in data 23 novembre 2018 è stata ratificata dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 1625 del 18 dicembre 2018;
• con deliberazione n. 1639 del 16 maggio 2019 la Giunta Nazionale del CONI ha disposto di prorogare di ulteriori 260 e comunque sino alla data di celebrazione dell’Assemblea straordinaria elettiva, la nomina del dott. Paolo Sesti a Commissario Straordinario della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, confermando i poteri già attribuiti con propria deliberazione n. 1625 del 18 dicembre 2018;
TENUTO CONTO
• della situazione emergenziale epidemiologica Covid-19, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e delle disposizioni attuative di cui ai DPCM in data 4, 8, 9 e 11 marzo 2020;
• del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” nel quale, all’art. 83, comma 2, si dispone che “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini
per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.”;
CONSIDERATO CHE
• nella situazione data è impossibile sia per l’Ufficio della Procura Federale sia per gli Organi di Giustizia svolgere le proprie ordinarie funzioni;
• si rende pertanto necessario estendere la sospensione dei termini anche ai procedimenti di competenza della Procura Federale e degli Organi di Giustizia;
VISTI
gli articoli 30 e 33, comma 2, dello Statuto Federale,
DELIBERA
– di sospendere il decorso dei termini processuali per il compimento degli atti inerenti alla Giustizia Sportiva Federale (Giudice Sportivo Nazionale, Tribunale Federale, Corte Federale d’Appello e Procura Federale) dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 compresi; il decorso dei termini suddetti riprenderà a partire dal giorno 16 aprile 2020; ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo;
– che tutte le udienze e/o le attività della Giustizia Sportiva fissate nel periodo di tempo compreso tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020 siano rinviate d’ufficio, dagli organi competenti, a data successiva.
Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Sesti