Roma, 31 luglio 2022
Prot. PF/RS 00138/2022
IL PRESIDENTE FEDERALE
VISTO lo Statuto Federale vigente (e, in particolare, l’art. 33, comma 3, lett. c, che conferisce al Presidente la facoltà di adottare, in casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale);
VISTO la Legge 7 ottobre 1969 n. 742 che, all’art. 1, recita testualmente: “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”;
VISTO la nota 13 luglio 2017 prot. 4010 con cui il Procuratore Generale dello Sport del CONI ha emanato le linee guida ex art. 51, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI in tema di sospensione dei termini processuali sportivi, confermando l’applicabilità della sospensione feriale dei termini ai
procedimenti attinenti la Giustizia Sportiva;
RILEVATO che il Regolamento di Giustizia e Disciplina vigente della FITDS non prevede la sospensione feriale dei termini relativi alla Giustizia Sportiva (inclusa l’attività della Procura Federale);
CONSIDERATO che la normativa sulla sospensione feriale è applicabile ai procedimenti disciplinari sportivi pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva per effetto del rinvio operato dall’art. 2 comma 6 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che infatti dispone “Per quanto non disciplinato, gli organi
di giustizia conformano la propria attività i principi e alle norme generali del processo civile e sempre che tale disposizione sia stata recepita dagli Statuti o dai Regolamenti di Giustizia delle singole Federazioni”;
RITENUTO opportuno attenersi alle linee guida del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dando peraltro continuità a quanto fino ad oggi fatto dalla FITDS;
DELIBERA
– di sospendere il decorso dei termini processuali per il compimento degli atti inerenti alla Procura
Federale (per tutte le attività) ed alla Giustizia Sportiva Federale (Giudice Sportivo Nazionale,
Tribunale Federale, Corte Federale d’Appello) dal 1° al 31 agosto 2022 compresi; il decorso dei
termini suddetti riprenderà a partire dal giorno 1° settembre 2022; ove il decorso dei termini abbia
inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo;
– che tutte le udienze e/o le attività della Giustizia Sportiva fissate nel periodo di tempo compreso
tra il 1° ed il 31 agosto 2022 siano rinviate d’ufficio, dagli organi competenti, a data successiva.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e sarà sottoposta a ratifica nella prima
riunione del Consiglio Federale.
Il Presidente
Avv. Roberto Santucci
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