APPUNTO DEL SEGRETARIO GENERALE IN MERITO ALLA
RICHIESTA DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA EX ART. 16.4 DELLO STATUTO FITDS
Roma, 18 settembre 2018
Illustre Presidente e Illustri Consiglieri,
con riferimento alla richiesta di convocazione di un’assemblea straordinaria della Federazione ex art. 16.4 dello Statuto (richiesta pervenuta alla segreteria federale lo scorso 27 agosto), ritengo doveroso rappresentarVi quanto segue.
1. Considerazioni formali
Innanzi tutto, tra il 27 ed il 31 agosto uu.ss., sono giunte alla segreteria Federale n. 6 comunicazioni (allegate al presente appunto), con le quali i Presidenti di alcune ASD che avevano firmato la richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria hanno comunicato di ritirare le loro richieste (queste comunicazioni sono state già inviate sia all’avv. Morelli sia al CONI ed al Collegio dei Revisori dei Conti). […]
Inoltre, si evidenziano le seguenti ulteriori irregolarità:
- a) alla data della richiesta dell’avv. Morelli del 9 agosto u.s., la ASD ISA Dragoni Sputafuoco risultava radiata dalla Federazione (giusta decisione n. 6/2018 del Tribunale Federale del 6 luglio 2018);
- b) al momento della sottoscrizione della domanda della ASD Etna Shooting Club (9 aprile 2018) il suo Presidente pro tempore, signor Carlo Giunta, risultava sospeso (giusta decisione n. 3/2018 del Tribunale Federale del 27 marzo 2018);
c) al momento della sottoscrizione della domanda della ASD Armentum il Branco (13 aprile 2018) il suo Presidente pro tempore, signor Marcello Dattis, risultava sospeso (giusta decisione n. 1/2018 del Giudice Sportivo del 31 marzo 2018).
Pertanto, ad oggi, tolti coloro che hanno revocato la richiesta e coloro che non avevano titolo per sottoscriverla, l’assemblea straordinaria risulta richiesta da n. 54 ASD.
Lo statuto federale attualmente vigente prevede che “L’Assemblea straordinaria può essere convocata quando ne è fatta richiesta da almeno la metà più uno delle AS aventi diritto al voto” (art. 16.4) e che “Partecipano all’Assemblea Nazionale Generale con diritto a voto: a. i rappresentanti degli affiliati in possesso dei requisiti di cui all’art. 5. L’A.S. acquisisce il diritto al voto qualora abbia: 1) maturato un’anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea, …” (art. 22.1).
Ora, tra la data in cui è pervenuta la richiesta alla segreteria federale (27 agosto 2018) e la data in cui dovrebbe eventualmente celebrarsi l’assemblea straordinaria (27 novembre 2018), ai sensi dello Statuto avrebbero diritto di voto n. 116 ASD (questo perché ci sono ulteriori n. 9 ASD iscritte alla Federazione nel 2018 e che quindi non hanno maturato l’anzianità minima che le legittima al voto): pertanto il numero minimo per richiedere l’assemblea è di n. 59 ASD (116/2=58+1=59).
Non risulta, dunque, che la comunicazione dell’avv. Morelli del 27 agosto u.s. (con allegate n. 54 legittime richieste di ASD), contenga quel numero minimo di richieste imposto dall’art. 16.4 dello statuto federale vigente.
Né, tanto meno, può ipotizzarsi che le comunicazioni con le quali i n. 6 Presidenti di ASD hanno ritirato le loro richieste di convocazione dell’assemblea straordinaria non spieghino effetto in virtù del mandato conferito all’avv. Morelli.
La rappresentanza della ASD nell’ambito dell’attività federale (prima tra tutte la partecipazione all’assemblea) è disciplinata dallo statuto (art. 23); e questo non consente di delegare un legale che non sia Presidente di una ASD o componente del Consiglio direttivo che abbia poteri sostitutivi.
2. Considerazioni sostanziali.
2.1. Con riferimento al primo punto dell’ordine del giorno proposto – “Attività programmatica quadriennio 2017-2020” – rilevo in primo luogo che lo Statuto prevede testualmente che l’assemblea debba provvedere, “in occasione delle elezioni di cui alla precedente lettera a), all’approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del CF, da sottoporre a verifica della medesima Assemblea ogni due anni entro il 31 marzo e, comunque, a conclusione di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D. Lgs. 242/99 e successive modifiche e integrazioni”.
Il punto, effettivamente, non è stato trattato. Anzi, per essere più precisi, non risulta neanche che, in occasione della convocazione dell’assemblea elettiva della Federazione, sia stato predisposto (a cura del Consiglio ‘uscente’) ed inviato ai Presidenti di ASD il bilancio programmatico di indirizzo che sarebbe dovuto essere poi posto all’approvazione dell’assemblea.
Ma, al contempo, nel corso dell’assemblea elettiva del 12 marzo 2017 nessuno ha sollevato la questione inerente la mancata predisposizione del bilancio programmatico e la mancata trattazione del punto all’ordine del giorno.
Anzi, nel verbale dell’assemblea del 12 marzo 2017 (firmato dal Presidente dell’assemblea, dott. Andrea Mancino, e dal segretario, Geom. Marco Pareto) si legge testualmente (nell’ultima riga prima delle firme) che “Alle ore 18.50, essendo stati esaminati tutti i punti all’ordine del giorno, dichiara chiusa l’assemblea”.
E la deliberazione dell’assemblea federale del 12 marzo 2017 non è stata oggetto di impugnazione.
Peraltro, il Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione (approvato dal CONI con deliberazione della Giunta n. 299 del 5 luglio 2016) prevede che le “deliberazioni dell’Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione” possano essere annullate su ricorso “di organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di affiliati, aderenti o tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni”.
Ad oggi, dunque, oltre a non risultare impugnato (o tanto meno annullato) il verbale dell’assemblea federale del 12 marzo 2017, non è dato neanche comprendere quale sarebbe il pregiudizio diretto ed immediato che le ASD avrebbero subito dalla mancata trattazione del punto inerente l’approvazione “del bilancio programmatico quadriennio 2017-2020”.
Merita infine sottolineare che il punto avente ad oggetto il bilancio programmatico del quadriennio a venire non è stato oggetto di deliberazione neanche in occasione della precedente assemblea elettiva del 25 novembre 2012.
2.2. Riguardo la “Richiesta di insediamento di una commissione per la revisione dello statuto FITDS” (secondo punto dell’ordine del giorno proposto), rilevo che a brevissimo il CONI provvederà a nominare, per tutte le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, dei Commissari ad acta che avranno proprio il compito di adeguare gli statuti federali ai Principi Fondamentali degli Statuti recentemente approvati dal Consiglio Nazionale (262° Consiglio Nazionale del CONI del 4 settembre 2018).
Peraltro occorre rimarcare che lo Statuto vigente, anche se effettivamente presenta alcune lievi incongruenze, è stato adottato nel 2015 proprio da un Commissario ad acta nominato dal CONI. Infine si rileva che non sussiste alcuna contraddizione tra l’art. 30.3, punto b, e l’art. 35.4, punto c, dello Statuto: sia il Consiglio Federale che il Collegio del Revisore dei Conti, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno il potere/dovere di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto.
In ogni caso, dopo la nomina da parte del CONI del Commissario ad acta, il Consiglio Federale potrà eventualmente riunire tutti i Presidenti di ASD per raccogliere eventuali proposte di modifica ed integrazione allo statuto che dovrà poi essere adottato dal Commissario nominando.
2.3. Con riferimento agli altri punti proposti (i.e.: “Valutazione dell’operato del Consiglio Federale nel suo primo anno di attività con specifico riferimento al rispetto delle norme statutarie, alla attività economico/finanziaria ed alla attività sportiva ad ogni livello”; “Espressione di voto segreto per il rinnovo o meno della fiducia al Presidente ed all’intero Consiglio Federale FITDS”; e “Eventuali azioni da intraprendere nel caso venga approvata la sfiducia di cui al punto 4 dell’odg”), rilevo che nell’attuale ordinamento federale non esiste la possibilità di sfiduciare il Consiglio in carica. Né sussiste il meccanismo della sfiducia e/o della rimozione anticipata dalla carica di Presidente o Consigliere Federale nei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate del CONI (approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014).
3. Sulle considerazioni dell’avv. Morelli del 17 settembre 2018
Con comunicazione del 17 settembre 2018 (ore 11.27) l’avv. Adele Morelli ha inviato uno scritto con il quale:
a) ha sostenuto che le revoche dei n. 6 Presidenti di ASD non sarebbero valide/efficaci in quanto la richiesta di assemblea straordinaria sarebbe “riconducibile sotto la fattispecie di cui agli atti collegiali, i quali sono manifestazione di una parte plurisoggettiva e si perfezionano e producono i loro effetti nel momento della raccolta delle volontà concorrenti” e pertanto non potrebbero “beneficiare dello ius poenitendi, poiché ne verrebbe inficiata l’impegnatività di fronte ai terzi”;
b) ha contestato che le revoche (scansionate ed inviate con appositi file) sarebbero “inidonei a soddisfare le esigenze che la normativa sul punto richiede su un piano formale, ritualistico e sostanziale”;
c) ha asserito che i provvedimenti disciplinari irrogati ad alcuni rappresentanti di ASD non inficerebbero le richieste di convocazione di assemblea in quanto si tratterebbe di una “condizione di efficacia non durevole, pertanto il venir meno di detta condizione, come nel preteso caso del Presidente della ASD Etna Shooting Club (attualmente in carica e nei suoi pieni poteri), ha di fatto consolidato sul piano dell’efficacia dell’atto quanto manifestato, e nel caso di associazione radiata, si specifica che la decisione di radiazione della ASD Isa Dragoni Sputafuoco resa in primo grado, al momento della sottoscrizione non era definitiva/esecutiva ed infatti è attualmente sub judice, poiché pende l’appello, pertanto gli atti sono da ritenersi pienamente validi ed efficaci”.
3.a) Ora, sul primo punto, si rileva innanzi tutto che la richiesta di assemblea non può certo inquadrarsi nell’alveo degli atti collegiali, che sono riferibili invece “ad un soggetto diverso da quelli che l’hanno posto in essere ed è espressione di interessi parimenti facenti capo a detto diverso soggetto” (F. Gazzoni, Manuale di Diritto Privato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, pg. 93). La delibera assembleare è, per antonomasia, un atto collegiale. La richiesta di convocazione di un’assemblea, invece, è un atto plurisoggettivo nel quale le richieste dei singoli presidenti di ASD coincidono sotto il profilo dell’interesse ma rimangono distinte. E ciascun Presidente di ASD ben può ritirare la propria richiesta.
3.b) La considerazione secondo cui le revoche sarebbero state formalizzate in modo inidoneo lascia molto perplessi.
L’avv. Morelli – la quale ha allegato alla propria richiesta di assemblea straordinaria una serie di missive pre-compilate, non formalizzate su carta intestata delle singole ASD, senza alcun accertamento di autenticità del sottoscrittore – si lamenta di revoche pervenute dagli indirizzi email delle singole ASD all’indirizzo email della Federazione e confermate verbalmente dai Presidenti di ASD: l’eccezione lascia veramente perplessi. E ciò specialmente perché non vengono indicate poi le norme che si assumo esistere sul “piano formale, ritualistico e sostanziale”.
3.c) Riguardo la presunta “condizione ad efficacia non durevole” si rileva che le decisioni del Tribunale Federale sono immediatamente esecutive. E questo non solo perché il Regolamento di Giustizia e Disciplina fa rimando (art. 20, comma 6) alle norme generali del processo civile (che, all’art. 282 c.p.c. sancisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti) ma anche perché l’art. 55 del citato Regolamento prevede che “La proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata” (comma 4).
Quindi, se è innegabile che la sanzione della sospensione è di durata temporale limitata è altrettanto vero che, nel periodo di ‘espiazione della pena’, è inibito al tesserato sanzionato lo svolgimento di qualsiasi attività/funzione riconosciuta dall’ordinamento federale: tra le attività precluse, ovviamente, ci sta anche quella di sottoscrivere atti formali della ASD (come la richiesta di assemblea straordinaria).
4. Conclusioni.
In conclusione, tenuto conto che formalmente non risulta raggiunto il quorum necessario per richiedere un’assemblea straordinaria (art. 16.4 Statuto) e considerato che gli argomenti proposti all’ordine del giorno non sono comunque di pertinenza dell’assemblea, propongo di non dar seguito alla convocazione dell’Assemblea e di rispondere all’avv. Adele Morelli ed a tutti i Presidenti di ASD che non si darà seguito alla richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria per assenza dei presupposti.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Avv. Roberto Santucci